TITOLO I – COSTITUZIONE E SCOPO
Art. 1 – Costituzione
1. Ai sensi della Legge 392/91 e dell’art.25 della Legge 8.6.1990 n.142, seguito di specifica convenzione di cui all’art.24 della L. 142/90, è costituito, tra i Comuni indicati nel successivo comma 2, un Consorzio, di Enti Locali, denominato “COFASER” Consorzio Farmacie Servizi;
2. I Comuni aderenti al Consorzio sono:
a) Mercato San Severino;
b) Sarno.
3. Al Consorzio possono aderire altri Comuni su loro espressa richiesta; tale adesione dovrà essere approvata dall’Assemblea con la maggioranza prevista dall’art. 9 comma 2 della Convenzione;
4. Il Consorzio è dotato di personalità giuridica e di autonomia imprenditoriale.
Art. 2 Sede
1. Il Consorzio ha sede legale nel Comune di Sarno presso la Casa Municipale;
2. L’Assemblea su proposta motivata del Consiglio di Amministrazione, potrà stabilire la sede anche in altro Comune non consorziato.
Art. 3 – Scopo
1. Scopo del Consorzio è l’assunzione diretta dei seguenti servizi di comune interesse degli enti consorziati:
– la gestione di farmacie;
– la distribuzione intermedia a farmacie pubbliche e private e a tutti i soggetti autorizzati;
– la dispensazione delle specialità medicinali, anche veterinarie e dei preparati galenici, officinali e magistrali, omeopatici, di erboristeria, e dei prodotti di cui alla XIV tabella dell’allegato 9 del D.M. 375 del 4.8.1988 e successive modificazioni; di prodotti parafarmaceutici, dietetici, integratori alimentari ed alimenti speciali, cosmetici e per l’igiene personale, nonché la fornitura di materiale di medicazione, di presidi medico chirurgici, di reattivi e diagnostici;
– l’erogazione di ogni altro prodotto o servizio collocabile per legge attraverso il canale della distribuzione al dettaglio o all’ingrosso nel settore farmaceutico o parafarmaceutico;
– la gestione dei servizi e attività collaterali delle AA.SS.LL.;
– l’informazione e l’educazione sanitaria verso i cittadini con particolare riferimento all’impiego del farmaco e all’informazione scientifica anche nei confronti della sanità pubblica o privata;
– l’attività di aggiornamento professionale e ricerca nei settori farmaceutico e socio-sanitario; anche mediante la gestione diretta delle necessarie attività;
– la partecipazione per le iniziative per le amministrazioni comunali stipulanti in ambito sanitario e sociale per la tutela della salute e per lo sviluppo del benessere socio – sanitario della collettività;
– la gestione in forma diretta dei servizi di natura sociale in favore di anziani, giovani e/o disabili, ed altre categorie protette; di case di cura e di riposo, di servizi di assistenza domiciliare: la gestione di servizi pubblici di natura strettamente accessorie e funzionali al servizio di gestione delle farmacie comunali.
2. I Comuni consorziati potranno affidare altri servizi al Consorzio, non contrastanti con lo scopo, nonché partecipare mediante quest’ultimo ad altri consorzi, società di capitale pubblico o misto nonché private, per l’espletamento di attività strumentali o di supporto ai servizi affidati al Consorzio stesso.
3. Tutte le attività del Consorzio potranno essere estese mediante convenzione ad altri Comuni o Enti non consorziati, salvo le limitazioni e/o le procedure imposte dalla Legge per determinati pubblici servizi.
4. Il Consorzio è tenuto a promuovere ogni possibile forma di comunicazione interattiva con gli utenti e di partecipazione consultiva degli stessi in ordine al funzionamento ed all’erogazione dei servizi ed alla loro distribuzione sul territorio, anche tramite appositi regolamenti.
5. Il Consorzio potrà predisporre ricerche sul livello di gradimento dei servizi pubblici da parte degli utenti. A tal fine potrà commissionare ad enti ed istituti di comprovata esperienza e serietà ricerche, e studi per individuare le ragioni oggettive e soggettive di eventuali insufficienze o carenze presenti nei diversi servizi.
6. Nel quadro del miglioramento dei rapporti con l’utenza il Consorzio riserverà una speciale attenzione al ruolo dei dipendenti curando, in particolare, una sempre maggiore qualificazione e professionalità degli stessi.
Art. 4 – Durata
1. La durata del Consorzio è prorogata per un ulteriore periodo, a sua volta rinnovabile, pari ad anni venti a far data dal 9.12.2018, scadenza del termine originario di durata del medesimo Consorzio;
2. Il Consorzio potrà cessare in via anticipata nei casi e nei modi previsti dalle norme vigenti e dalla presente convenzione.
Art. 5 – Cessazione
1. Il Consorzio potrà cessare, oltre che per la scadenza di cui al precedente articolo, anche a seguito di deliberazione dei Comuni consorziati rappresentativi dei 2/3 delle quote di partecipazione;
2. In tale ultima ipotesi, la cessazione del Consorzio non potrà essere deliberata ove i Comuni Consorziati siano in numero di due e nessuno di essi sia titolare di una quota di partecipazione pari ai 2/3 della titolarità;
3. In caso di cessazione, il patrimonio del Consorzio verrà ripartito fra i singoli enti consorziati in proporzione alle quote di partecipazione;
4. In sede di ripartizione dei beni mobili ed immobili questi verranno assegnati in via preferenziale al Comune sul cui territorio insistono.
Art. 6 – Recesso
1. Ogni Comune consorziato, previo atto deliberativo motivato del Consiglio comunale può recedere dal Consorzio decorso almeno un quinquennio dalla data di adesione allo stesso.
2. Il recesso deve essere notificato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC, diretta al Presidente del Consorzio.
3. Il recesso diventa efficace decorsi sei mesi o 180 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione.
4. Gli atti relativi al recesso debbono essere deliberati dall’Assemblea su relazione del Consiglio di Amministrazione, circa il rimborso delle quote al Comune recedente, non solo il patrimonio del Consorzio, ma anche le eventuali negative ripercussioni sul piano tecnico economico che tale recesso avrà sulle attività del Consorzio stesso.
5. Nell’ambito della valutazione del risarcimento di cui al comma precedente, devono essere indicate le soluzioni ed il costo delle stesse che verranno adottate per la tutela dei dipendenti da considerarsi in esubero con il ridimensionamento delle attività del Consorzio.
6. Successivamente alla compensazione con l’importo ed il risarcimento di cui ai commi precedenti, verrà assegnata al Comune recedente la parte residua della quota di partecipazione al Consorzio.
TITOLO II – ORGANI E COMPETENZE
Art. 7 – Organi Consortili
1. Gli Organi del Consorzio sono:
a) L’Assemblea
b) Il Consiglio di Amministrazione
c) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
d) Il Direttore generale
e) Il Collegio dei Revisori dei Conti
2. Ai sensi del comma 3 dell’art. 25 della L. 142/90, modificato dalla L. 437/95, la convenzione deve disciplinare l’organizzazione, la nomina e le funzioni degli organi consortili.
PARTE PRIMA – ASSEMBLEA
Art. 8 – Funzioni
L’Assemblea ha funzione d’indirizzo, programmazione e controllo dell’attività consortile.
Art. 9 – Assemblea Attribuzioni
1. Spetta all’Assemblea:
a) eleggere nel proprio seno il suo Presidente;
b) nominare il Presidente e il Consiglio di Amministrazione;
c) nominare e revocare i componenti il collegio dei revisori dei conti;
d) nominare e revocare il segretario dell’Assemblea;
e) determinare le finalità e gli indirizzi a cui il Consorzio deve attenersi nell’attuazione dei suoi compiti e nel raggiungimento degli obiettivi d’interesse pubblico che l’esercizio dei servizi è destinato a soddisfare e, in tale contesto, approvare il piano programma, il bilancio pluriennale, il bilancio preventivo economico annuale e il conto consuntivo su proposta del Consiglio di Amministrazione;
f) adottare l’eventuale provvedimento di revoca o di scioglimento del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 20 dello Statuto;
g) deliberare sulle nuove richieste di ammissione del Consorzio;
h) deliberare circa le richieste dei Comuni relative ad assunzioni, modificazioni e cessazioni di servizi;
i) deliberare le modificazioni dello Statuto;
l) provvedere alla surroga dei Consiglieri cessati anzitempo dalla carica;
m) deliberare sulla decadenza dei Consiglieri oppure pronunciarsi su eventuali ricorsi di Consiglieri in caso di decadenza pronunciata dal Consiglio di Amministrazione;
n) approvare la costituzione e la partecipazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione, a enti, società o consorzi nei casi previsti dall’art. 3 del presente Statuto;
o) approvare ai sensi del 5° comma dell’art. 25 della L. 142/90, gli atti fondamentali del Consiglio di Amministrazione, di cui al successivo art. 24;
p) approvare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, la gestione tecnica per conto dei Comuni o altri enti pubblici o di privati d’impianti che abbiano attinenza con i servizi gestiti dal Consorzio;
q) approvare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, la destinazione degli eventuali utili netti di esercizio risultanti dal conto consuntivo.
r) esercitare inoltre tutte le attribuzioni che le sono conferite dalla legge e dal presente statuto.
Art. 10 – Composizione
1. L’Assemblea è composta dai Sindaci dei Comuni consorziati.
2. Il Sindaco potrà delegare tale funzione in ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 31, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.
3. Il voto del Sindaco, o del suo delegato, è conteggiato in proporzione alla quota di partecipazione del Comune rappresentato.
4. In caso di manifestazione di voto paritario, prevale il voto espresso dai rappresentanti degli Enti Consorziati fondatori.
5. Ove i voti espressi da tali Enti non esprimano una maggioranza, a prevalere sarà il voto espresso dal Presidente dell’Assemblea.
6. Parimenti sarà a prevalere il voto del Presidente dell’Assemblea ove gli Enti Consorziati rivestano ciascuno la qualità di soci fondatori.
Art. 11 – Quote di partecipazione
l. La quota di partecipazione di ciascun Comune consorziato viene determinata nella misura percentuale del capitale conferito per l’impianto delle farmacie e degli altri servizi sul territorio in relazione al Capitale di dotazione consortile fissato in euro 185.924,48.
2. Sulla base di quanto sopra le quote percentuali di partecipazione afferenti a ciascun Comune risultano essere:
3. In caso di recesso o di adesione di nuovi Comuni, ovvero in caso di conferimento di nuovi servizi da parte dei Comuni consorziati, l’Assemblea, con proprio atto deliberativo, apporta le corrispondenti necessarie variazioni alle quote percentuali di partecipazione assegnate a ciascun Comune consorziato.
4. Gli atti di cui al terzo comma dovranno essere trasmessi ai Comuni consorziati.
5. Eventuali modifiche in merito ai criteri di determinazione delle quote di ciascun Comune, comportando modifiche sostanziali alle convenzioni in essere, dovranno essere preventivamente approvate da ciascuno dei Comuni consorziati.
Art. 12 – Convocazione e Deliberazioni
1. L’Assemblea si riunisce almeno due volte l’anno, in due sessioni ordinarie, rispettivamente per l’approvazione dei bilanci preventivi-economici, annuali e pluriennali, e per approvare il conto consuntivo.
2. Essa può riunirsi in seduta straordinaria in ogni momento, per iniziativa del Presidente dell’Assemblea o a richiesta della maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, o di tre rappresentanti dell’Assemblea, o di un numero di rappresentanti portatori di almeno 1/3 delle quote di partecipazione.
3. L’Assemblea è convocata dal suo Presidente; la seduta è pubblica salvo diversa determinazione dell’Assemblea.
4. La seduta è valida con la presenza di almeno la metà più uno dei rappresentanti e con quote complessive di partecipazione superiori al 50% in prima convocazione; in seconda convocazione con la presenza di almeno 2 rappresentanti e con quote di partecipazione superiori al 35%; in caso di Enti consorziati in numero pari a due, la seduta, in seconda convocazione, è valida con la presenza almeno di uno di essi titolare di quote di partecipazione non inferiori al 50%. Tra la prima e la seconda convocazione devono trascorrere almeno 24 ore.
5. Le delibere sono approvate con il voto favorevole dei presenti alla seduta che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione rappresentate nella seduta.
6. È necessario il voto favorevole dei presenti alla seduta che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione per le seguenti deliberazioni:
a) nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
b) nomina del Consiglio di Amministrazione;
c) nomina e revoca del Collegio dei Revisori dei Conti;
d) revoca e scioglimento del Consiglio di Amministrazione;
e) modifiche dello Statuto;
f) adesione di nuovi Comuni nel Consorzio;
7. Le deliberazioni sono approvate per appello nominale e voto palese.
8. Restano ferme le disposizioni dell’art. 10 in caso di manifestazione di voto paritario.
Art. 13 – Presidente dell’Assemblea
Il Presidente dell’Assemblea:
a) convoca l’Assemblea fissando il relativo ordine del giorno;
b) presiede l’Assemblea;
c) cura, insieme al segretario, la trasmissione agli Enti consorziati degli atti fondamentali del Consorzio di cui all’ art. 19 della Convenzione;
d) compie tutti gli atti amministrativi necessari per rendere esecutive le deliberazioni dell’Assemblea;
e) provvede a quanto necessario per il funzionamento dell’Assemblea.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente ne fa le veci il rappresentante con la più alta quota di partecipazione.
Art. 14 – Segretario dell’Assemblea
1. L’Assemblea nomina, stabilendone l’eventuale compenso spettante, il Segretario dell’Assemblea, che di norma sarà il segretario di uno dei Comuni consorziati.
L’Assemblea potrà altresì nominare un dipendente del Consorzio.
2. In caso di assenza o di impedimento, le funzioni di Segretario dell’Assemblea sono assolte dal componente più giovane di età dell’Assemblea stessa.
3. Collabora con il Presidente per la convocazione dell’Assemblea e cura la trasmissione degli atti ai Comuni consorziati. Altresì è responsabile della messa a disposizione dei componenti dell’Assemblea degli atti relativi all’ordine del giorno almeno 24 ore prima della seduta.
PARTE SECONDA – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Art. 15 – Funzioni
1. Il Consiglio di Amministrazione ha funzioni propositive, amministrative e gestionali.
2. Al Consiglio di Amministrazione compete l’amministrazione ordinaria e straordinaria del Consorzio.
Art. 16 – Consiglio di Amministrazione: competenze
1. In particolare il Consiglio di Amministrazione provvede a:
a) nominare nella sua prima seduta il Vice Presidente;
b) deliberare le proposte di piano di programma, bilancio pluriennale, bilancio preventivo economico annuale e di conto consuntivo del Consorzio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
c) approvare gli accordi integrativi ai C.C.N.L. dei dipendenti;
d) approvare, su proposta della Direzione, la struttura organizzativa dei servizi, dandone tempestiva informazione all’Assemblea;
e) adottare tutti i provvedimenti concernenti il personale dipendente, salvo quanto di competenza del Direttore Generale;
f) deliberare i regolamenti di fornitura dei servizi ed i regolamenti interni;
g) deliberare sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio, quando la legge lo richiede e autorizzare le transazioni giudiziarie ed extra giudiziarie;
h) deliberare le tariffe per i servizi e le prestazioni resi dal Consorzio;
i) autorizzare il Direttore Generale ad attuare forme di collaborazione per la realizzazione di servizi comuni, per l’acquisizione di forniture, per le attività di progettazione in campi specifici di interesse comune e a più aziende municipalizzate o consorzi, con facoltà di sottoscrivere in merito protocolli o convenzioni;
l) sottoporre all’Assemblea le proposte di estensione delle attività consortili ad altri pubblici servizi, nonché di partecipazione ad Enti, Società o Consorzi;
m) sottoporre all’Assemblea le proposte di destinazione degli eventuali utili netti di esercizio risultanti dal Conto Consuntivo;
n) deliberare sui mutui;
o) nominare, a seguito di concorso o nelle modalità di legge, il Direttore Generale;
p) deliberare, salvo approvazione dell’Assemblea in merito alla stipulazione di convenzioni a carattere pratico relative alla gestione tecnica per conto di Comuni o altri Enti Pubblici o di privati, di impianti che abbiano attinenza con i servizi gestiti dal Consorzio;
q) deliberare in merito alla stipulazione di convenzioni a carattere privatistico relative a servizi di consulenza tecnica, amministrativa, gestionale, progettazione e studi di fattibilità direzione lavori che siano fondati sul profilo delle competenze del Consorzio;
r) esercitare tutte le altre attribuzioni che sono conferite dalla legge e dal presente Statuto;
s) informare semestralmente l’Assemblea sull’andamento della gestione.
2. Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre la facoltà di formulare proposte dell’Assemblea sulle materie di competenza dell’Assemblea stessa.
Art. 17 – Composizione del Consiglio di Amministrazione
Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione di tre componenti, compreso il Presidente.
Art. 18 – Nomina
1. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere scelti dall’Assemblea fuori dal proprio ambito, fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a Consigliere comunale ed una speciale competenza tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso
Aziende Pubbliche o private, e/o per Uffici Pubblici ricoperti.
2. Non possono essere nominati componenti il Consiglio di Amministrazione coloro che hanno motivi di incompatibilità o ineleggibilità o siano Consiglieri comunali o Amministratori in uno dei Comuni consorziati.
3. L’elezione del Consiglio di Amministrazione avviene con le modalità fissate in apposito regolamento deliberato dall’Assemblea.
Art. 19 – Durata
1. I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre anni e comunque fino all’insediamento dei loro successori che deve avere luogo non oltre 10 giorni dalla data in cui le deliberazioni di nomina sono divenute esecutive.
2. Le deliberazioni di nomina di cui sopra devono essere adottate entro sei mesi dalla scadenza.
3. I componenti il Consiglio di Amministrazione possono essere sempre rieletti.
4. L’amministratore che rinunzia all’ufficio deve darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione, al Presidente dell’Assemblea ed al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
Art. 20 – Revoca del componente del Consiglio di Amministrazione
1. La proposta motivata di Revoca dei singoli componenti del Consiglio di Amministrazione nei casi di grave irregolarità o mancato raggiungimento degli obbiettivi assegnati o preventivati, ovvero di pregiudizio degli interessi del Consorzio, può essere presentata all’Assemblea dal Presidente della
stessa o da un terzo dei suoi rappresentanti o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Art. 21 – Decadenza
1. La qualità di componente il Consiglio si perde quando si verificano le cause d’ineleggibilità a Consigliere Comunale o le incompatibilità previste dalla normativa vigente, e dall’art.15 del presente Statuto.
2. La decadenza in tali casi è dichiarata dall’Assemblea.
3. La proposta di decadenza deve in ogni caso essere notificata all’interessato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento almeno 15 giorni prima della riunione dell’Assemblea fissata per la discussione di detta proposta.
4. Sono inoltre dichiarati decaduti i componenti il Consiglio che non intervengano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive.
5. La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso, salvo ricorso dell’interessato all’Assemblea che decide definitivamente.
Art. 22 – Surroga e scioglimento del Consiglio di Amministrazione
1. L’Assemblea provvede alla surroga del Consigliere di Amministrazione cessato dalla carica non appena si sia verificata la vacanza. A tale scopo il Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero il vice Presidente del Consiglio di Amministrazione ha l’obbligo di comunicare al Presidente
dell’Assemblea la vacanza stessa entro l0 giorni da quello in cui essa si è verificata o è venuta a sua conoscenza.
2. La surroga ha effetto appena sia divenuta esecutiva la deliberazione relativa.
3. Il Componente del Consiglio di Amministrazione che surroga il consigliere
anzi tempo cessato dalla carica, esercita le proprie funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbe rimasto in carica il suo predecessore.
4. Nell’ipotesi in cui a cessare sia contestualmente la maggioranza dei componenti l’organo di amministrazione, cesserà automaticamente l’intero Consiglio di Amministrazione. In tal caso, l’amministratore ancora in carica ha l’obbligo di comunicare al Presidente dell’Assemblea le vacanze stesse
entro 3 giorni da quello in cui esse si sono verificate o sono venute a sua conoscenza. Ove siano cessati anzitempo e contestualmente ciascuno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Revisori dei Conti ha l’obbligo di comunicare al Presidente dell’Assemblea le vacanze
stesse entro 3 giorni da quello in cui esse si sono verificate o sono venute a sua conoscenza.
5. Nelle ipotesi di cui al comma 4, l’Assemblea provvede alla nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 18 del presente Statuto.
Art. 23 – Riunioni del Consiglio di Amministrazione
1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, anche su richiesta di due componenti o del Direttore Generale, entro dieci giorni dalla richiesta medesima.
2. Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in carica, compreso il Presidente. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
3. Le deliberazioni possono adottarsi per appello nominale o per alzata di mano.
4. Quando, però, si tratti di deliberazioni che implichino apprezzamenti o valutazioni circa la qualità di persone, esse dovranno essere adottate a scrutinio segreto; in tali casi il Consiglio, su designazione del Presidente, nomina due scrutatori tra i Consiglieri presenti.
5. Ciascun componente il Consiglio ha diritto di fare constare sul verbale il proprio voto ed i motivi del medesimo.
6. Le sedute del Consiglio non sono pubbliche; ad esse interviene il Direttore Generale con funzione consultiva.
7. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di regola, nella sede del Consorzio o in altro luogo indicato dall’avviso di convocazione. L’avviso di convocazione deve contenere il giorno, l’ora, il luogo della riunione e l’indicazione degli oggetti da trattarsi nella seduta. Lo stesso deve
pervenire ai Consiglieri almeno quarantotto ore prima, salvo i casi di urgenza e necessità, dove il termine è ridotto a ventiquattr’ore.
Art. 24 – Atti fondamentali
1. Sono atti fondamentali, e pertanto devono essere approvati dall’Assemblea le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione concernenti:
a) il Piano Programma;
b) il Bilancio Pluriennale;
c) il Bilancio preventivo economico annuale;
d) il Conto Consuntivo;
e) la destinazione dello eventuale utile netto di esercizio;
f) la partecipazione ad enti, società e consorzi;
g) la stipula di convenzioni con Comuni non consorziati per la gestione di servizi;
h) 1’estensione delle attività consortili ad altri pubblici servizi attinenti agli scopi dello statuto.
Art. 25 – Segretario del Consiglio di Amministrazione e verbali delle sedute attinenti agli scopi dello Statuto.
1. Le funzioni di segretario sono esercitate del Direttore Generale o da altro dipendente del Consorzio nominato dal Consiglio di Amministrazione; in mancanza del Segretario o del Direttore i verbali sono redatti da un componente del Consiglio stesso.
2. Il Segretario, oltre a redigere i verbali delle sedute, adempie ad ogni incombenza necessaria per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione.
PARTE TERZA – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Art. 26 – Nomina
1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene nominato dell’Assemblea con votazione separata e con le modalità di cui all’art. 12 comma 6 del presente Statuto.
Art. 27 – Presidente del Consiglio di Amministrazione: funzioni
1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta il Consiglio stesso nei rapporti con gli Enti locali e le autorità statali;
2. Egli è il Presidente del Consorzio.
Art. 28 – Presidente del Consiglio di Amministrazione: competenze
l. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione:
a) rappresenta il Consiglio stesso nei rapporti con gli enti locali e le autorità statali;
b) convoca il Consiglio fissando il relativo ordine del giorno;
c) vigila sulla esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio;
d) vigila sull’andamento del Consorzio e sull’operato del Direttore Generale;
e) esegue gli incarichi affidatigli dal Consiglio;
f) comunica all’Assemblea le vacanze della carica di Consigliere a seguito di decadenza, morte o dimissioni, entro dieci giorni da quello in cui si sono verificate o sono venute a sua conoscenza;
g) provvede alla trasmissione degli atti fondamentali che devono essere approvati dall’Assemblea.
2. Inoltre il Presidente constata che il Consiglio sia regolarmente costituito ed in numero legale per deliberare validamente, dirige e regola la discussione e stabilisce le modalità di votazione.
Art. 29 – Vice Presidente
1. In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne esercita le funzioni il Vice Presidente.
2. In caso di assenza o di impedimento del Vice Presidente, fa le veci del Presidente il Consigliere più anziano d’età.
PARTE QUARTA – DIREZIONE
Art. 30 – Composizione della Direzione
1. La direzione del Consorzio è affidata al Direttore Generale.
2. Ciascuna farmacia pubblica ha poi un Direttore tecnico, farmacista, responsabile della gestione professionale della stessa nei confronti dell’Autorità sanitaria.
Art. 31 – Direttore Generale: Competenze
1. In particolare il Direttore Generale:
a) ha la rappresentanza legale del Consorzio;
b) esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
c) formula proposte al Consiglio di Amministrazione nelle materie di competenza del Consiglio di Amministrazione;
d) sottopone al Consiglio di Amministrazione lo schema del Piano Programma, del Bilancio pluriennale, del Bilancio preventivo economico annuale e del Conto consuntivo;
e) rappresenta il Consorzio in giudizio, con la autorizzazione del Consiglio di Amministrazione quando la lite non riguarda la riscossione di crediti dipendenti dal normale esercizio del Consorzio stesso;
f) esercita tutte le altre attribuzioni conferitegli dal presente statuto e dal Consiglio di Amministrazione;
g) ove richiesto nel bando di concorso o nella delibera di nomina, il Direttore di Farmacia svolge anche le funzioni di direttore generale di Azienda;
2. Per l’esplicazione delle attribuzioni di cui al comma precedente il Direttore Generale:
a) dirige il personale del Consorzio;
b) adotta i provvedimenti per il miglioramento dell’efficienza e della funzionalità dei vari servizi e per il loro organico sviluppo;
c) presiede alle aste ed alle licitazioni private;
d) stipula i contratti, con possibilità di delegare tali funzioni ai Dirigenti;
e) provvede agli acquisti in economia ed alle spese indispensabili per il normale ed ordinario funzionamento del Consorzio nei casi previsti dall’art. 56 dello Statuto;
f) controfirma gli ordinativi d’incasso o di pagamento;
g) firma la corrispondenza e tutti gli atti che non siano di competenza del Presidente.
3. Egli può delegare alcune sue funzioni ed il potere di firma ai Dirigenti di Servizio, in rapporto alle loro specifiche attribuzioni.
4. Il Consiglio di Amministrazione potrà stabilire, con proprio atto deliberativo, su proposta del Direttore, i criteri e le modalità per assolvere alle funzioni vicarie del Direttore Generale.
Art. 32 – Direttore Generale: Funzioni
1. Il Direttore Generale è responsabile della gestione e del funzionamento di tutti i servizi, nonché della direzione del personale dipendente, ha altresì la rappresentanza legale del Consorzio.
2. Ove richiesto nel bando di concorso o nella delibera di nomina il Direttore di Farmacia svolge anche le funzioni di Direttore di Azienda.
3. Egli può delegare alcune sue funzioni e il potere di firma ai Dirigenti di farmacia, in rapporto alle loro specifiche attribuzioni.
4. Il Consiglio di Amministrazione potrà stabilire, con proprio atto deliberativo, su proposta del Direttore, i criteri e le modalità per assolvere alle funzioni
vicarie del Direttore Generale, fatti salvi i casi in cui disposizioni legislative stabiliscano la specifica competenza del Direttore Generale.
Art. 33 – Rappresentanza legale del Consorzio
1. La rappresentanza legale del Consorzio di fronte a terzi ed in giudizio spetta al Direttore Generale con facoltà, salvo le prescritte autorizzazioni richieste dalla Legge, di promuovere azioni ed istanze giudiziarie od amministrative per ogni tipo e grado di giurisdizione e di costituirsi parte civile in giudizio
penale a nome e nell’interesse del Consorzio.
Art. 34 – Nomina
1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.
2. Per l’atto di nomina del Direttore Generale è prescritto l’intervento della maggioranza del Consiglio di Amministrazione.
Art. 35 – Requisiti
1. I requisiti per la nomina del Direttore Generale sono individuati dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto delle competenze tecniche, organizzative ed economiche necessarie per lo svolgimento di detta funzione. Il Direttore generale non può essere titolare di farmacia né essere
in possesso di motivi di incompatibilità con la funzione in oggetto.
Art. 36 – Sostituzione del Direttore Generale
1. Nei casi di vacanza prolungata del posto di Direttore Generale, il Consiglio di Amministrazione deve affidarne temporaneamente le funzioni ad altro Dirigente o, quando ciò non sia possibile, a persona esterna in possesso dei necessari requisiti professionali di cui all’articolo precedente.
Art. 37 – Licenziamento del Direttore Generale
1. Almeno tre mesi prima della scadenza del rapporto di lavoro il Consiglio di Amministrazione delibera circa la cessazione o la conferma in carica del Direttore Generale o la nomina del nuovo Direttore Generale si intenderà tacitamente confermato per un altro triennio.
2. La deliberazione di mancata conferma deve essere motivata ed immediatamente comunicata al Direttore Generale.
3. Il licenziamento del Direttore Generale nel corso del rapporto di lavoro non può aver luogo se non per giusta causa riguardante il Consorzio o, comunque, la sua funzionalità ed efficienza; i motivi del licenziamento dovranno, a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione, essere contestati all’interessato per iscritto, con invito a presentare pure per iscritto ed in un congruo termine, comunque non inferiore a quindici giorni, le sue difese.
4. I motivi del licenziamento devono essere indicati esplicitamente nelle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.
5. La mancata conferma o il licenziamento del Direttore Generale non incidono sulla posizione, prevista dall’art. 32, di Direttore di farmacia.
TITOLO III – PERSONALE
Art. 38 – Struttura organizzativa del Consorzio
1. La direzione propone al Consiglio di Amministrazione la struttura organizzativa dei servizi.
2. La struttura organizzativa dovrà soddisfare tutte le necessità di funzionamento del Consorzio per una efficace realizzazione dei suoi programmi di sviluppo.
Art. 39 – Trattamento normativo ed economico
1. Si applica ai dipendenti, in ragione della natura pubblicistica non economica del Consorzio, il contratto collettivo nazionale del comparto Regioni ed Autonomie locali.
2. Le assunzioni in servizio del personale avvengono secondo le disposizioni di legge.
TITOLO IV – PIANIFICAZIONE, PATRIMONIO, FINANZA E CONTABILITA
PARTE PRIMA – PIANIFICAZIONE E BILANCI
Art. 40 – Documenti programmatici
1. Il Consiglio di Amministrazione delibera il Piano Programma contenente le scelte e gli obiettivi che si intendono perseguire. Il Piano Programma deve essere aggiornato, oppure confermato, annualmente in sede di aggiornamento del Bilancio pluriennale.
2. Il Bilancio pluriennale di previsione, redatto in coerenza con il Piano Programma, ha durata pari a quello della Regione Campania ed è aggiornato annualmente. Il Bilancio Pluriennale comprende, distintamente per esercizio, le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione. Esso è
articolato per singoli programmi e, ove possibile, per progetti mettendo in evidenza gli investimenti previsti ed indicando le relative modalità di finanziamento.
Art. 41 – Bilancio di Previsione
1. L’esercizio del Consorzio coincide con l’anno solare.
2. Il Consiglio di Amministrazione delibera il Bilancio preventivo economico annuale del Consorzio relativo all’esercizio successivo, redatto in conformità dello schema tipo approvato con Decreto del Ministro del Tesoro.
3. Il Bilancio preventivo economico dovrà considerare tra i ricavi i contributi in conto esercizio spettanti al Consorzio in base alle leggi statali e regionali.
Art. 41 bis – Conto Consuntivo
1. Entro i termini previsti dalla normativa vigente il Direttore Generale presenta al Consiglio di Amministrazione il Conto Consuntivo del precedente esercizio, con allegata relazione del Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Nella relazione illustrativa del Conto Consuntivo il Direttore Generale dovrà fra 1’altro riportare indici di carattere tecnico, economico e finanziario atti a consentire valutazioni di economicità ed efficienza dei servizi gestiti.
3. Al Conto Consuntivo devono essere allegati i conti economici sezionali per ciascuno dei servizi gestiti.
Art. 42 – Ripartizione dei costi e dei ricavi comuni
1. Il Consorzio deve determinare i costi ed i ricavi riferibili a Ciascun servizio gestito.
2. I costi comuni a più servizi vengono ripartiti in base a parametri oggettivi, da evidenziare nella relazione al Conto Consuntivo.
3. Qualora non fosse possibile, per singoli costi, la fissazione di parametri adeguati, si procederà alla suddivisione sulla base dell’incidenza del fatturato di ciascun servizio sull’ammontare del fatturato totale.
4. I ricavi comuni saranno assegnati a ciascun servizio in base al concorso del fatturato di ognuno di essi al conseguimento del fatturato complessivo.
Art. 43 – Utile di esercizio
1. L’utile d’esercizio sarà destinato nell’ordine:
a) All’incremento del fondo di riserva, nella misura minima del 15%;
b) All’incremento del fondo rinnovo impianti nella misura prevista dai piani di ammortamento;
c) al fondo di finanziamento dello sviluppo degli investimenti nella misura stabilita dal Piano Programma;
d) ai Comuni consorziati secondo un riparto da effettuarsi in ragione delle quote di partecipazione di ciascun Comune del Consorzio.
2. Il versamento dell’eventuale quota di utili da corrispondere ai Comuni consorziati dovrà essere effettuato entro novanta giorni dall’approvazione del Conto Consuntivo da parte dell’Assemblea.
Art. 44 – Perdita di esercizio
1. Nel caso di perdita di esercizio il Consiglio di Amministrazione deve analizzare le cause che hanno determinato la perdita stessa ed indicare, con apposito documento, i provvedimenti adottati per il contenimento della perdita e quelli adottati o proposti per ricondurre in equilibrio la gestione.
2. Alla copertura delle perdite si farà fronte col Fondo di Riserva di cui all’articolo precedente; in caso di insufficienza la perdita residua deve essere richiamata dai Comuni costituenti il Consorzio nelle stesse proporzioni indicate nell’articolo precedente (1° comma lettera d) per la distribuzione degli utili.
PARTE SECONDA – PATRIMONIO
Art. 45 – Patrimonio
1. Il patrimonio consortile è costituito da:
a) capitale di dotazione formato da beni immobili o mobili, compresi i fondi liquidi assegnati dai singoli Comuni al Consorzio all’atto dell’adesione o successivamente;
b) beni immobili o mobili acquistati o realizzati in proprio dal Consorzio;
Art. 46 – Capitale di dotazione
1. I beni immobili conferiti dai Comuni sono valutati dall’Ufficio tecnico del Comune conferente e, in caso di inesistenza dello stesso, dall’Ufficio tecnico Erariale Provinciale.
2. Le condizioni di accettazione da convenirsi preventivamente, dovranno tenere conto in particolare delle compatibilità tecniche, dei piani consortili di investimento, della economicità e dei conseguenti riflessi tariffari.
3. Il Comune di volta in volta interessato potrà altresì cedere i beni suddetti al consorzio a titolo di proprietà sulla base di prezzi e condizioni che dovranno essere concordati dalle parti.
PARTE TERZA – FINANZA E CONTABILITA’
Art. 47 – Finanziamento degli investimenti
Al finanziamento delle spese relative agli investimenti previsti dal Piano di Programma, il consorzio provvede:
a) con i fondi all’uopo accantonati;
b) con l’utilizzazione di altre fonti di autofinanziamento;
c) con i contributi in conto dello Stato, della Regione e di altri Enti Pubblici,
in relazione agli investimenti capitale per i quali sono stati concessi;
d) con la concentrazione di mutui;
e) con prestiti obbligazionari;
f) con incrementi del fondo di dotazione, conferiti dai Comuni al Consorzio.
Art. 48 – Contrazione di Mutui
l. Il Consorzio contrae mutui, nel rispetto delle norme di legge vigenti, sulla base delle esigenze di finanziamento indicate nel Piano Programma e nel Bilancio pluriennale.
Art. 49 – Servizio di Cassa
1. Il Servizio di Cassa del Consorzio è affidato ad un Istituto di credito o ad un Consorzio di Istituti di credito, in base ad apposita convenzione a seguito di esperimento di gara.
2. Fermo restando, per quanto riguarda i pagamenti l’unicità del rapporto con il cassiere, il Consorzio può avvalersi, per l’esazione dei proventi, anche dei servizi di conto corrente postale.
3. Le somme eventualmente eccedenti il fabbisogno corrente di cassa, possono essere impiegate in operazioni finanziarie di sicura garanzia quali l’acquisto di obbligazioni e/o titoli del debito pubblico al fine di salvaguardare il più possibile il potere di acquisto delle risorse finanziarie.
Art. 49 bis – Fondi Cassa
1. Con l’autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, possono essere concessi Fondi cassa o Fondi spesa, oltre al cassiere interno, anche ad altri dipendenti che rispondono al Direttore, con documentato rendiconto periodico.
TITOLO QUINTO – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Art. 50 – Nomina e composizione del Collegio
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre componenti, nominati dall’Assemblea, scelti fra gli iscritti all’Ordine professionale provinciale dei Dottori Commercialisti, al Collegio dei Ragionieri, al Ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti, e secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
2. In ogni caso la scelta va fatta fuori dell’ambito dell’Assemblea e dei Consigli dei Comuni consorziati.
3. La proposta di scelta dei Revisori non può essere discussa e deliberata ove non sia adeguatamente motivata e corredata dagli specifici titoli e requisiti professionali.
4. Non possono essere nominati Revisori dei Conti coloro che si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità previste dal Codice Civile per i componenti del Collegio Sindacale nelle S.p.A.
Art. 5 l – Durata
1. Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica tre anni e può essere confermato.
2. La decadenza del Consiglio di Amministrazione non comporta la decadenza del Collegio dei Revisori.
Art. 52 – Sostituzione
1. In caso di rinuncia, di decadenza, di revoca o di morte di un Revisore, questo deve essere sostituito entro sessanta giorni.
2. Il nuovo Revisore resta in carica per la durata del mandato in corso.
Art. 53 – Funzioni del Collegio
1. Le funzioni del Collegio dei Revisori sono:
a) la vigilanza sull’osservanza delle leggi dello Statuto del Consorzio, nonché sulla regolarità contabile e sulla gestione economico finanziaria, accertando, almeno trimestralmente, la consistenza di cassa ed il valore di eventuali titoli di proprietà del consorzio o dallo stesso ricevuti in pegno, cessione o custodia;
b) l’accertamento e l’attestazione della corrispondenza del rendiconto, sia economico che patrimoniale alle risultanze delle scritture contabili;
c) la evidenziazione in sede di bilancio consuntivo, dei criteri seguiti per la valutazione degli ammortamenti, delle rimanenze, degli accantonamenti e dei ratei e risconti, attenendosi, per quanto non diversamente disposto, alle norme del Codice Civile.
2. Per lo svolgimento delle funzioni suddette i revisori possono procedere, in qualunque momento, anche individualmente, ad ispezioni e controlli relativamente agli atti deliberativi dei libri contabili del consorzio, chiedendo altresì agli organi consortili notizie sull’andamento delle attività.
3. Degli accertamenti effettuati, essi devono redigere verbale.
4. I revisori possono partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea, senza diritto di voto.
5. Ai sensi del comma 4 dell’art. 22 del presente Statuto, il Collegio dei Revisori dei Conti, in caso di cessazione anzi tempo e contestuale dell’intero Consiglio di Amministrazione, ha l’obbligo di comunicare al Presidente dell’Assemblea le vacanze stesse entro 3 giorni da quello in cui esse si sono verificate o sono venute a sua conoscenza.
TITOLO VI – CONTRATTI
Art. 54 – Contratti in generale
1. Il consorzio ha la capacità di compiere tutti i negozi giuridici necessari per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali, provvede a tutte le forniture, gli acquisti, le alienazioni, gli affitti, i lavori, i trasporti e quant’altro comporta per il suo funzionamento mediante contratti preceduti da apposita gara, o da trattativa privata, o in economia in conformità alle vigenti disposizioni di legge in quanto applicabili, anche per quanto attiene la costituzione, la modificazione, l’esecuzione e l’estinzione del rapporto contrattuale.
2. Sulla suddetta materia il Consiglio di Amministrazione potrà fissare con propri atti deliberativi o mediante appositi regolamenti una specifica disciplina interna.
Art. 55 – Gare Pubbliche
1. I contratti sono di norma preceduti da apposite gare le quali possono assumere la forma dell’asta pubblica, della licitazione privata e dell’appalto
– concorso, salvo il ricorso alla trattativa privata o al sistema in economia.
2. Le gare sono indette con deliberazione del Consiglio di Amministrazione cui
spetta anche la determinazione delle procedure da osservarsi per addivenire alla stipula dei contratti.
Art. 56 – Trattativa privata
Il Consiglio di Amministrazione può deliberare il ricorso alla trattativa privata nei seguenti casi:
a) quando, per qualsiasi motivo, la pubblica gara non abbia dato luogo ad aggiudicazione;
b) per l’acquisto o noleggio o locazione di beni nazionali o esteri la cui
produzione è garantita da privativa industriale o che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti.
c) per l’acquisto e locazione di immobili;
d) per l’affidamento di particolari studi, ricerche e sperimentazioni, richiedenti alta competenza tecnica o scientifica.
2. Il Consiglio di Amministrazione può autorizzare, con delibera motivata, il ricorso a trattativa privata in ogni altro caso, diverso da quelli sopra contemplati, in cui ricorrano speciali ed eccezionali circostanze, per le quali non possano essere utilmente seguite le forme previste per l’asta pubblica, la licitazione privata e l’appalto – concorso.
Art. 57 – Sistema in economia
1. Il sistema in economia, oltre alle spese, riguarda anche le vendite, i noleggi, le prestazioni di opere e servizi da parte del Consorzio nei confronti dei terzi.
2. Il Direttore Generale provvede, sotto la propria responsabilità, senza l’osservanza delle procedure contrattuali richiamate nei precedenti articoli, alle spese e a tutti gli altri negozi giuridici che possono farsi in economia.
Art. 58 – Natura delle spese in economia
1. Rientrano nelle spese da effettuarsi in economia:
a) le spese necessarie per assicurare il normale funzionamento del Consorzio;
b) le spese occorrenti per l’urgente provvista di materie prime e materiali;
c) le spese necessarie per le ripartizioni non eccedenti l’ordinaria manutenzione degli impianti, dei macchinari e degli stabili.
2. Rientrano anche nelle spese in economia, le spese necessarie per assicurare il normale funzionamento del Consorzio riguardanti la fruizione dei servizi e prestazioni esercitati da terzi in regime di monopolio per i quali non si possono esercitare scelte o contrazioni per quanto attiene il soggetto erogatore ed i corrispettivi dovuti.
Art. 59 – Limiti massimi di valore delle spese in economia
1. Il limite massimo di valore per ogni singola spesa effettuabile in economia è fissato da apposito regolamento.
2. L’insieme delle spese in economia di ogni singolo esercizio deve essere contenuto entro i limiti massimi di valore fissati nel Bilancio Preventivo e l’attività inerente l’effettuazione delle spese di cui trattasi dovrà avvenire secondo le direttive che verranno impartite dal Consiglio di amministrazione con riferimento ai Piani di Programma, alle strategie e politiche del Consorzio, alle quali il Direttore generale dovrà attenersi.
TITOLO VII – NORME GENERALI E TRANSITORIE
Art. 60 – Indennità e compensi
1. L’Assemblea determina l’indennità di carica o il gettone di presenza spettanti al Presidente e ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed al Collegio dei Revisori dei Conti, in conformità a quanto previsto dalla legge e, in mancanza, tenuto conto delle particolari funzioni e professionalità richiesta.
Art. 61 – Controversie tra Comuni
l. Ogni controversia tra i Comuni consorziati o tra essi e il Consorzio, derivante dalla interpretazione e/o dalla esecuzione del presente Statuto, sarà rimessa alle determinazioni di un Collegio arbitrale, composto di tre arbitri che agiranno da amichevoli compositori. Essi saranno nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale del luogo in cui il consorzio ha sede legale. I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente e giudicheranno secondo equità, senza vincoli di procedura che non sia il rispetto del principio del contraddittorio. Le decisioni del Collegio Arbitrale sono vincolanti per le parti. Il lodo dovrà essere emesso entro il termine massimo di sessanta giorni dalla composizione del Collegio Arbitrale stesso.
Art. 62 – Disposizioni finali
1. Il comma 11 bis dell’art.25 della L. 142/90 che è stato introdotto dalla L. 437/95 così dispone: “Ai consorzi costituiti per la gestione di servizi pubblici locali si applicano, in deroga a quanto stabilito dall’art. 51 comma 1 della L.142/90, tutte le disposizioni previste dall’art. 23 della medesima legge e dalle altre norme di legge e di regolamento che disciplinano le aziende speciali degli enti locali”.
2. Analoga disciplina tra consorzi ed aziende è prevista al comma 7 bis dell’art. 25 L. 142/90 per quanto attiene alla finanziaria, alla contabilità ed al regime fiscale per i consorzi che gestiscono attività aventi rilevanza economica ed imprenditoriale.
3. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alla normativa vigente in materia.